La dichiarazione di nascita può essere resa:
- al Direttore Sanitario del Centro di Nascita, entro 3 giorni dalla stessa
- all'Ufficio dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto, entro 10 giorni dalla nascita esibendo, i non residenti, un documento di riconoscimento di entrambi i genitori
- all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza dei genitori, quando diverso da quello di cui al punto precedente, o della madre, quando i genitori abbiano diverse residenze, entro 10 giorni dalla nascita. In tal caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente da uno dei genitori esibendo un documento di identità valido.
In caso
- unioni legittime (persone coniugate tra loro): possono presentarsi indistintamente uno qualsiasi dei genitori od un loro procuratore speciale (con atto di notaio)
- unioni naturali (persone non coniugate): deve/devono presentarsi il/i genitore/i che intede/intendono riconoscere il neonato.
- se un bambino nasce morto, o se nasce vivo ma muore prima che sia dichiarata la nascita, la relativa dichiarazione va resa esclusivamente all'ufficiale dello Stato Civile del Comune nel cui territorio è avvenuto il parto
La nascita di un bambino figlio di:
- genitori stranieri residenti all'estero e solo domiciliati in Italia
- genitori italiani compresi nell'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di un qualsivoglia comune
può essere resa unicamente agli uffici ed entro i termini indicati nei precedenti punti a) e b).