A far data dal 01/01/2012 è entrata in vigore in via sperimentale l'Imposta Municipale Propria, ai sensi dell'Art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 214/2011.
L'Imposta municipale Propria sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)
(D.Lgs. 23/2011 art. 9 comma 1 – D.L. 16/2012 art. 4 comma 12quinquies)
Così come identificati dall’art. 2 del D.Lgs. 504 del 1992
· ABITAZIONE PRINCIPALE: si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come UNICA UNITA’ IMMOBILIARE, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare DIMORANO abitualmente e RISIEDONO anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per UN SOLO immobile.
· PERTINENZA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE: si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2 – C/6 e C/7, nella misura massima di UNA unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
· DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE: per l’abitazione principale e le relative pertinenze (come sopra specificate) si detraggono € 200,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
· ULTERIORE DETRAZIONE: per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00.- (quindi al massimo per 8 figli). Anche la misura di questa detrazione si rapporta al periodo durante il quale si verifica tale condizione.
ALIQUOTA APPLICATA: 0,40%
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· ABITAZIONI CONCESSE IN USO GRATUITO: nell’Imposta Municipale Propria NON sono previste agevolazioni per gli immobili concessi in uso gratuito a chi le utilizza come abitazione principale: ALIQUOTA APPLICATA: 0,76%
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· TERRENI AGRICOLI E NON : ALIQUOTA APPLICATA: 0,76%
· FABBRICATI RURALI STRUMENTALI all’esercizio dell’attività agricola di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557 del 1993 convertito nella Legge n. 133 del 1994 : ALIQUOTA APPLICATA: 0,20%
· ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTA APPLICATA: 0,76%
La base imponibilè è il valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione. Con Delibera della Giunta Comunale n. 24 del 14/03/2012 sono stati stabiliti i valori minimi ai fini I.M.U. delle aree edificabili: ALIQUOTA APPLICATA 0,76%
| ZONA A – di nucleo tipico storico | € 35,00 |
| ZONA B2 – di completamento estensiva | € 35,00 |
| ZONA B3 - di completamento consolidata (non compresa nella particella di pertinenza all'abitazione) | € 18,00 |
| ZONA C – di espansione NON URBANIZZATA | € 15,00 |
| ZONA C – di espansione URBANIZZATA (dalla convenzione) | € 45,00 |
| ZONA D2 – industriale di interesse comunale | € 10,00 |
| ZONA D3 – industriale esistente | € 20,00 |
| ZONA H2 – commerciale di int. Comunale NON URB | € 20,00 |
| ZONA H2 – com. di int. Com. URBANIZZATA (e/o dalla data della convenzione) | € 45,00 |
| ZONA A – di nucleo tipico storico | € 30,00 |
| ZONA B1 – di completamento intensiva | € 35,00 |
| ZONA B2 – di completamento estensiva | € 30,00 |
| ZONA B3 – di completamento consolidata (non compresa nella particella di pertinenza all'abitazione) | € 15,00 |
| ZONA C – di espansione NON URBANIZZATA | € 15,00 |
| ZONA C – di espansione URBANIZZATA (dalla convenzione) | € 35,00 |
| ZONA D3 – industriale esistente | € 15,00 |
Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è costituita dalla rendita catastale presente in catasto alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5% a cui vanno applicati i moltiplicatori di seguito riportati. Si ricorda che i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni devono essere iscritti nel catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012. Nelle more dell'accatastamento e, quindi della proposizione ovvero dell'attribuzione della rendita, la base imponibile è determinata sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto. In caso di mancato accatastamento, si applica il procedimento disciplicato dall'art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n.311.
| CATEGORIE | COEFFICIENTI |
| Gruppo catastale A (escluso A/10) | 160 |
| Categorie catastali C/2 - C/6 - C/7 | 160 |
| Gruppo catastale B | 140 |
| Categorie catastali C/3 - C/4 - C/5 | 140 |
| Categoria catastale A/10 | 80 |
| Gruppo catastale D (escluso D/5) | 60 |
| Categoria catastale D/5 | 80 |
| Categoria catastale C/1 | 55 |
La base imponibile è ridotta del 50% per:
Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonchè per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 110. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti a riduzioni d'imposta, così come previsto dall'art. 13, c.8bis del D.L. 201 del 2011
Con la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 19/04/2012 di approvazione delle aliquote, non sono state apportate modifiche rispetto a quanto stabilito con il D.L. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. 214/2011.
I versamenti sono effettuati in due rate:
Solo per l’imposta dovuta per abitazione principale e relative pertinenze il versamento può essere effettuato in 3 rate : 18/06 – 17/09 e 17/12.
I versamenti sono effettuati a mezzo Modello F24. I modelli sono reperibili presso gli Istituti Bancari e gli Uffici Postali. Il versamento a mezzo bollettino di conto corrente postale può essere eseguito a partire dal mese di dicembre 2012.
I codici tributo da indicare nella sezione “IMU” oppure, per i vecchi modelli nella sezione “ICI E ALTRI TRIBUTI LOCALI” sono quelli indicati per ogni tipologia di immobile nella sotto indicata tabella.
Il codice ENTE/CODICE COMUNE da indicare nel versamento è G891
| ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE | solo quota comunale | COD. 3912 |
| FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | solo quota comunale | COD. 3913 |
| TERRENI | quota comunale | COD. 3914 |
| TERRENI | quota statale | COD. 3915 |
| AREE FABBRICABILI | quota comunale | COD. 3916 |
| AREE FABBRICABILI | quota statale | COD. 3917 |
| ALTRI FABBRICATI | quota comunale | COD. 3918 |
| ALTRI FABBRICATI | quota statale | COD. 3919 |
VERSAMENTO MINIMO: non si effettua il versamento, qualora l'imposta dovuta per l'intero anno (acconto e saldo) è inferiore all'importo di € 5,00, come previsto dall'art. 6, comma 4, del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
CONTITOLARI: nel caso di contitolari, ognuno è obbligato al pagamento della propria quota di imposta municipale propria. NON SARANNO AMMESSI, in nessun caso, VERSAMENTI DI UN CONTITOLARE IN NOME E PER CONTO DI ALTRI.
Restano valide le dichiarazione già presentate ai fini I.C.I. in quanto compatibili.
In via transitoria, nel caso di variazioni intervenute nel primo semestre 2012, la dichiarazione è presentata entro il 30/09/2012.
A regime, qualsiasi variazione ai fini I.M.U. dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla verifica dell'evento.
I modelli per la dichiarazione I.M.U. saranno resi disponibili non appena verranno approvati con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Si invitano i contribuenti a verificare la rendita dei terreni agricoli di proprietà controllando eventuali variazioni effettuate dall Agenzia del Territorio sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati. I relativi elenchi delle particelle sono reperibili presso l'Ufficio Tributi e sul sito del comune.
Per tutto quanto non esplicitato, si rimanda alla normativa di riferimento.
Per qualsiasi ulteriore informazione rivolgersi all'Ufficio Tributi del Comune - Telefono 0431/642809 - Fax 0431/60901 - mail tributi@com-porpetto.regione.fvg.it -
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
LUNEDI' 10.00-12.00
MERCOLEDI' 15.30-17.30
VENERDI' (mattina) solo su appuntamento preventivamente concordato